ROMA – Se, in oltre un decennio il referendum confermativo della legge di riforma della giustizia ha animato vari governi ma senza scriverne la parola fine, ora è una questione di credibilità per il governo in carica e di sopravvivenza per le leadership delle opposizioni. Le campagna per il sostegno al Si e al No sono entrate nel vivo del confronto ma è tutto chiaro per i cittadini? Intanto partiamo dal titolo assegnato a questo referendum: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Questo strumento di democrazia diretta è basato sul principio del “prendere o lasciare”, nel senso che il sì o il no comportano l’accettazione o il rifiuto di tutto l’insieme delle modifiche costituzionali proposte.
Proviamo a capire, sfidando le polarizzazioni ideologiche, che cosa accadrà mettendo una croce sul Si o il No.
Le modifiche costituzionali introdotte riguardano sostanzialmente tre aspetti: la separazione delle carriere tra magistratura requirente (i Pubblici Ministeri, tanto per intenderci) e magistratura giudicante; la conseguente creazione di due Consigli superiori, uno per ciascuna categoria; l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti; la previsione del criterio del sorteggio per eleggere una parte, peraltro minoritaria, dei componenti sia dei due distinti CSM sia dell’Alta Corte.
La materia è tecnicamente complessa, tanto da fare subito accapigliare non solo i vari esponenti politici (il che sarebbe normale e persino doveroso, considerato che la riforma andrà inevitabilmente ad incidere sulla vita di ciascun cittadino) ma anche fior di giuristi, i cui interventi dovrebbero essere caratterizzati da moderazione e senso della misura.
Vediamo, allora, di analizzare quali ragioni sostengono punto per punto i due schieramenti:
1) Separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. I sostenitori del Sì (prevalentemente forze di centrodestra ma non solo, l’Unione Camere Penali e gran parte dell’avvocatura) puntano a una maggiore distinzione di ruoli attraverso la effettiva terzietà del giudice, che non deve più appartenere allo stesso ordine professionale di chi accusa (il PM), garantendo così una reale imparzialità. Ancora, la separazione mira a mettere accusa e difesa su un piano di effettiva parità davanti a un giudice terzo, allineando l’Italia ad altre democrazie moderne. I sostenitori del No (tra cui l’Associazione Nazionale Magistrati, il Movimento 5 Stelle e parte del centrosinistra) temono un indebolimento del sistema, poiché separare il PM dai giudici potrebbe portare col tempo a porre l’accusa sotto l’influenza o il controllo dell’Esecutivo. Inoltre, si avrebbe la irrimediabile perdita della cultura della giurisdizione poiché, con la riforma, il PM andrebbe a perdere una cultura giuridica vicina a quella del giudice per valutare con obiettività non solo le prove di accusa, ma anche quelle a favore dell’indagato. Infine, viene sottolineato che questa riforma non incide sulla durata dei processi, che è il problema principale avvertito dai cittadini.
2) La creazione di due Consigli Superiori della Magistratura distinti: uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri, mentre oggi, invece, giudici e PM appartengono allo stesso ordine e fanno capo a un unico CSM. Chi è favorevole alla riforma ritiene che due CSM ridurrebbero il peso delle correnti interne alla magistratura, rendendo più trasparenti nomine e avanzamenti; inoltre, il modello avvicinerebbe l’Italia a sistemi in cui l’equilibrio tra accusa e difesa è più netto, rafforzando le garanzie per l’imputato. In questa visione, infatti, giudice e PM avrebbero ruoli chiaramente distinti anche a livello istituzionale, non solo processuale. I contrari sostengono che due CSM creerebbero una magistratura “divisa”, rompendo l’unità culturale e costituzionale della funzione giudiziaria, mentre l’attuale sistema garantisce già l’autonomia del giudice, e la riforma rischia di alterare un equilibrio costituzionale delicato.
3) L’Alta Corte disciplinare, separata dal CSM, verrebbe incaricata di giudicare i procedimenti disciplinari contro i magistrati, mentre oggi la funzione disciplinare è svolta all’interno del CSM stesso. I favorevoli sostengono che il sistema attuale alimenta una logica di autotutela corporativa (“i magistrati giudicano i magistrati”), mentre un organo esterno renderebbe il sistema disciplinare più credibile agli occhi dei cittadini; inoltre, l’Alta Corte garantirebbe decisioni più imparziali e uniformi, aumentando la responsabilità dei magistrati. In tale prospettiva, non si tratterebbe di punire di più, ma di punire meglio e in modo più trasparente. Chi è contrario teme che un organo disciplinare esterno possa diventare uno strumento di pressione politica sulla magistratura; inoltre, il timore di sanzioni possa incidere sulla libertà di giudizio dei magistrati, rendendoli più prudenti in casi delicati; secondo i sostenitori del No l’autogoverno è una garanzia, non un privilegio, e va migliorato dall’interno.
4) Infine, un tema particolarmente discusso è quello del sorteggio dei componenti del CSM e dell’Alta Corte disciplinare in alternativa all’elezione. Per quanto concerne il CSM, i due consigli distinti (CSM per la magistratura giudicante e CSM per la magistratura requirente) previsti dalla riforma non avranno più, com’è oggi per il CSM unico, i loro componenti eletti, bensì estratti a sorte tra i magistrati aventi i requisiti necessari. In particolare, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e ne faranno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti saranno estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge., i membri togati saranno estratti a sorte tra i magistrati ordinari che abbiano maturato i requisiti previsti, mentre i membri laici saranno eletti dal Parlamento in seduta comune tra una platea di professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno quindici anni di esercizio, con successiva estrazione a sorte da questo elenco ristretto. Per quanto concerne i componenti dell’Alta Corte disciplinare, essi saranno in numero di quindici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Chi vota sì considera il sorteggio uno strumento efficace per ridurre il potere delle correnti, che negli anni hanno inciso fortemente sulle dinamiche interne della magistratura. Limitando le competizioni elettorali, il sorteggio renderebbe l’accesso al CSM più casuale e meno influenzabile, favorendo una maggiore pluralità e riducendo logiche di scambio e appartenenza. Chi vota no ritiene invece che il sorteggio rischi di compromettere la qualità e la competenza dell’organo di autogoverno. Secondo questa posizione, il CSM svolge funzioni delicate che richiedono esperienza, rappresentatività e legittimazione democratica, elementi che il sorteggio non garantirebbe adeguatamente. Inoltre, si teme che un sistema casuale possa indebolire la responsabilità dei membri e rendere più difficile un controllo effettivo sul loro operato.
In conclusione, le ragioni del sì e del no su due CSM, Alta Corte disciplinare e sorteggio riflettono una tensione di fondo tra due esigenze: da un lato, riformare profondamente il sistema per renderlo più trasparente, imparziale e credibile; dall’altro, preservare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura da ogni possibile interferenza esterna. La scelta referendaria dipende quindi dal diverso peso che si attribuisce a queste priorità e dal modello di giustizia che si ritiene più adatto al nostro ordinamento costituzionale.

